Sa Carta de Logu noa 2009 – Bozza del Testo integrale originario

Riporto integralmente il testo della bozza originaria dell’anno 2009 della Carta de Logu noa pro sa Natzione sarda alla quale il gruppo Sardegna Stato Federale sta lavorando.

Titolo I Preambolo e principi fondamentali

Capo I Preambolo

Il popolo sardo nell’ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello Statuto di autonomia speciale, già rilevate all’indomani della sua promulgazione.

A sessant’anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l’Unione europea.

Esprime la propria identità collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e regioni della Repubblica,riformulando la propria Costituzione,ispirata al sentimento di auto determinazione dei sardi di ieri e di oggi.

Il nuovo Statuto speciale si basa su tre elementi fondamentali:

a) la Sardegna è l’isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell’Unione europea;

b) la Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua,proprie tradizioni, propria cultura,propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell’isola dal prenuragico ad oggi; nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillenarie radici cristiane della società sarda,punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna; per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda;

c) la Sardegna è la base istituzionale dell’attuale Stato italiano, il quale secondo la dottrina: “non è altro che l’antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini” nato il 19 giugno del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi.

La Sardegna, in considerazione delle propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell’ambito della Repubblica italiana, si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:

a) riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno;

b) realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche;

  1. difendere e sviluppare l’ecosistema sardo;
  2. d) difendere la libertà d’impresa e il diritto al lavoro;
  3. e) accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi;
  4. f) rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell’Unione europea;
  5. g) assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all’Unione europea;
  6. h) incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea.

Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l’affermazione che:

a) il popolo sardo è un popolo d’Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio;

b) il popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell’ONU, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l’Atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999;

c) nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l’esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un’effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale; si ispira ai principi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace;

d) i diritti storici sono imprescrittibili spettando ai sardi – e soltanto ad essi -la loro gestione.

Capo II Principi fondamentali

Art. 1 Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale

  1. La Sardegna si costituisce in Regione autonoma speciale.

Art. 2 Nazione sarda

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua,la cultura e l’eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione europea.

3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto di autonomia e dei principi fondamentali della Costituzione

repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

4. Il nucleo primo dell’autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.

Art. 3 Popolo sardo

1. Il popolo sardo è l’insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell’Isola e di quanti si dichiarino appartenenti adesso.

2. La Regione sarda sostiene e cura la divulgazione, tramite i mezzi di comunicazione, dei valori culturali,storici, linguistici e delle tradizioni che sono alla base della peculiare identità del popolo sardo, rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le comunità sarde fuori dell’Isola e presta loro la necessaria assistenza.

3. La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.

Art. 4 Lingua

1. Il sardo, al pari dell’italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento di coufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.

3. Medesima tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.

4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

Art. 5 Insegnamento della storia e della lingua sarda

1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie dii nsegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.

Art. 6 Simboli della Sardegna

1. La Sardegna è dotata di propri simboliche ne incarnano l’identità; il relativo uso è regolamentato con legge del proprio Parlamento.

2. La bandiera della Sardegna è quella dei Quattro Mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all’inferitura.

3. Il giorno dell’approvazione della presente Carta è festa della Nazione sarda.

4. L’inno sardo è “Su patriotu sardu a sos feudatàrios”.

5. Il motto della Regione autonoma è”Fortza paris”.

Art. 7 Capitale

1. La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento, del Governo, della Consulta delle autonomie.

Art. 8 Quadro istituzionale

1. La Regione autonoma è parte della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua,religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.

5. L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

Art. 9 Azioni positive

  1. La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma,perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico,sociale e culturale.

Capo I Poteri autonomistici

Art. 10 Competenze

1. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione europea, l’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

  1. La Regione non ha competenza in materia di:
  2. a) difesa militare del territorio della Repubblica;
  3. b) moneta;
  4. c) amministrazione della giustizia;
  5. d) rapporti diplomatici con stati terzi.

3. La Sardegna ha soggettività nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce il presente Statuto.

4. La Regione istituisce propri uffici nei paesi comunitari ed extracomunitari con i quali abbia interesse ad instaurare,anche con i loro enti territoriali, rapporti commerciali e culturali.

Art. 11 Regione autonoma di Sardegna

1. La Regione autonoma di Sardegna è l’organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d’autonomia speciale.

2. Spetta alla Regione l’esecuzione delle leggi dello Stato.

Art. 12 Organi della Regione

  1. Sono organi della Regione autonoma di Sardegna:
  2. a) il Parlamento sardo;
  3. b) il Governo della Sardegna e il Governatore;
  4. c) il Maiore di Sardegna.

Art. 13 Parlamento sardo

  1. Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.

2. È composto da 60 deputati;comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella Circoscrizione elettorale regionale,e 58 deputati eletti nelle circoscrizioni elettorali territoriali, da individuare con apposita legge regionale.

3. Sono eletti Governatore e Vice governatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella Circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle circoscrizioni elettorali territoriali di cui al comma 3, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.

4. Le votazioni per l’elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione, che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i 58 deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, penala nullità, voti disgiunti.

5. I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno 35deputati.

6. All’atto della presentazione delle liste dei candidati nella Circoscrizione regionale e nelle circoscrizioni territoriali, i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento della Sardegna un documento, debitamente certificato,contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.

7. Il Parlamento gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa e delle guarentigie proprie del suo stato istituzionale.

Art. 14 Elettorato attivo e passivo

1. È elettore chi è iscritto alle liste elettorali della Regione. Sono eleggibili i nati in Sardegna e chi è in possesso della residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni.

Art. 15 Incompatibilità e decadenza

1. L’ufficio di deputato del Parlamento della Sardegna, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, elettiva e di governo.

2. I deputati del Parlamento della Sardegna eletti o nominati ad altra carica pubblica decadono automaticamente dalla loro funzione nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione o nomina. Da tale termine il Parlamento provvede, nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.

Art. 16 Durata in carica del Parlamento sardo

1. Il Parlamento della Sardegna è eletto per cinque anni.

2. Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e devono aver luogo in un periodo compreso tra il 10 aprile e il 30 maggio dell’anno di scadenza della legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

3. Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.

Art. 17 Regolamento del Parlamento sardo

1. Il funzionamento del Parlamento sardo e dei propri lavori è disciplinato dal Regolamento interno approvato e modificato con la maggioranza dei due terzi dei deputati.

Art. 18 Competenze del Parlamento

1. Il Parlamento della Sardegna è l’organo legislativo della Regione,rappresenta l’unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l’azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale, annualmente e formalmente, in occasione della seduta obbligatoria di giugno, verifica l’attuazione.

2. Il Parlamento sardo, entro due mesi dalla seduta di insediamento della legislatura, elegge il Difensore civico della Sardegna con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni o con il ballottaggio, nella terza votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero dei voti.

Art. 19 Organi del Parlamento

1. Sono organi del Parlamento sardo:a) il Presidente;b) il Consiglio di presidenza;c) le commissioni permanenti;d) la Conferenza dei presidenti di gruppo e i gruppi consiliari.

2. Il Presidente, il Consiglio di presidenza, le commissioni permanenti ei presidenti di gruppo sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento.

Art. 20 Compiti del Presidente del Parlamento

1. Il Presidente è l’oratore ufficiale del Parlamento, ne dirige i lavori, è il garante dell’applicazione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nelle fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa comunitaria, e siano, inoltre, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.

2. Il Presidente trasmette i progetti di legge, entro sette giorni dalla loro approvazione da parte del Parlamento,al Maiore per la promulgazione.

3. Il Presidente si astiene nelle votazioni.

Capo II Funzioni del Parlamento

Art. 21 Prerogative dei deputati

1. Il Parlamento sardo è inviolabile, i suoi deputati hanno le stesse prerogative dei parlamentari della Repubblica.

2. Ogni componente dell’Assemblea rappresenta il popolo sardo ed esercitale proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 22 Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa legislativa spetta ai deputati del Parlamento, alla Giunta regionale, ai consigli comunali, che singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno 10.000 abitanti, e al popolo sardo con proposte firmate da almeno10.000 elettori.

2. I progetti di legge dichiarati formalmente ricevibili sono trasmessi dal Presidente del Parlamento, per l’istruttoria preliminare, alle commissioni permanenti, al termine della quale sono inviati all’Assemblea che li esamina e li approva articolo per articolo e, complessivamente, con votazione finale.

Art. 23 Procedure legislative speciali

1. I progetti di legge relativi alla legge statutaria e a provvedimenti riguardanti l’organizzazione politica, amministrativa e contabile della Regione sono approvati dal Parlamento con due successive votazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 24 Giuramento dei deputati

1. I deputati eletti, il Governatore e il Vicegovernatore della Regione e i componenti dell’Esecutivo, nelle prima seduta della legislatura, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene del popolo sardo.

Art. 25 Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento

1. Il Parlamento della Sardegna si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

2. Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Governatore della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

3. Il Parlamento è convocato con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 26 Validità delle deliberazioni del Parlamento

1. Le deliberazioni del Parlamento della Sardegna non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 27 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trattazione di particolari problemi può deliberare, con voto unanime dei suoi componenti, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 28 Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali

1. Il Parlamento approva ogni anno,entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione annuale e pluriennale presentati dalla Giunta regionale.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine previsto nel comma 1,l’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, con legge, per un periodo non superiore a due mesi e comunque entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento.

3. Il Governo della Regione, entro il mese di marzo dell’anno successivo,presenta alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente. La Corte dei conti si pronuncia entro quarantacinque giorni e il Parlamento lo approva entro i successivi sessanta giorni.

4. La mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dai commi 1 e 2 comporta l’automatica decadenza del Parlamento.

Art. 29 Legge obiettivo

1. Al fine di valutare lo stato dello sviluppo socio-economico e ambientale della Sardegna, entro novanta giorni dal suo insediamento, il Parlamento, su proposta del Governo della Regione,approva la legge obiettivo.2. La legge obiettivo contiene i seguenti elementi aggiornati, rapportati alla qualità media degli standard europei, e indirizzi:a) analisi dello stato della situazione socio-economica della Regione;b) stato della spesa della Regione;c) mezzi economici ed organizzativi disponibili;d) stato dei servizi e delle infrastrutture;e) enucleazione degli obiettivi in tutti i settori di competenza che vincolino l’azione di governo;f) tempi di verifica dell’efficacia e del perseguimento degli obiettivi che non eccedano il biennio.

Art. 30 Bilancio sociale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Parlamento approva, su proposta del Governo della Regione, il bilancio sociale.

2. Il bilancio sociale:a) contiene l’insieme di dati e analisi rappresentanti la sintesi, anche in termini di risorse e mezzi impiegati,dell’attività dei diversi settori dell’Amministrazione regionale;b) evidenzia il livello di efficacia sociale raggiunto dalla Amministrazione regionale nel perseguimento, a favore delle varie componenti della società sarda, dei fini sociali ed economici previsti. c) presenta i risultati ottenuti sulla trasparenza delle procedure degli atti amministrativi.

Art. 31 Testi unici

1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, sottopone all’approvazione del Parlamento la raccolta coordinata e suddivisa per materia e settore della vigente normativa regionale.

2. La raccolta e il coordinamento dei testi delle leggi regionali vigenti, dopo l’approvazione del Parlamento sardo,costituiscono i testi unici delle leggi e delle norme della Regione autonoma della Sardegna.

3. L’attività di iniziativa legislativa del Parlamento sardo si esplica attraverso la modifica, l’integrazione, il coordinamento e l’abrogazione delle norme contenute nei testi unici.

Art. 32 Legge statutaria

1. Entro sei mesi dalla promulgazione del presente Statuto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Parlamento sardo approva la legge statutaria.

2. La legge contiene disposizioni in materia di:a) numero ed attribuzioni dei componenti del Governo;b) disciplina organica dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati e di incompatibilità dei componenti del Governo;c) disciplina organica dei referendum consultivo, abrogativo e propositivo;d) procedimenti speciali di approvazione delle direttive comunitarie;e) disciplina organica degli accordi con le altre regioni italiane ed europee nelle materie di competenza della Regione;f) disciplina organica della sostituzione del Governatore con il Vicegovernatore nei casi stabiliti dal presente Statuto;g) organizzazione e disciplina delle autonomie locali.

Capo III Funzioni del Governo

Art. 33 Governo della Regione autonoma

1. Il Governatore e il Governo sono organi esecutivi della Regione.

2. Al Governo spettano le funzioni esecutive e regolamentari.

3. Il Governatore presiede, dirige e coordina l’attività del Governo.

4. Il numero e le competenze dei singoli componenti del Governo e dicasteri vengono stabiliti dalla legge statutaria.

Art. 34 Governatore

1. Il Governatore è eletto a suffragio diretto, universale e segreto. La sua elezione è disciplinata con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 del presente Statuto.

2. Il Governatore a) è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna;b) nomina e revoca i ministri regionali;c) comunica al Parlamento, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, l’elenco, con le relative competenze, dei ministri del Governo regionale;d) è il capo del Governo regionale, che convoca e presiede, e ne dirige e coordina l’attività;e) è il responsabile dell’attuazione del programma di legislatura;f) è il capo dell’Amministrazione regionale;g) promulga i regolamenti regionali e indice i referendum;h) provvede al mantenimento dell’ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato,che nella Regione dipende per l’impiego e l’utilizzazione dal Governo regionale.

Art. 35 Decadenza dalla carica di Governatore

1. Il Governatore decade dalla carica:a) per violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente;b) per dimissioni;c) a seguito dell’approvazione, con voto dei due terzi del Parlamento sardo, di una mozione di sfiducia, in base al procedimento definito con Regolamento interno;d) per impedimento permanente,accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all’esercizio della carica.

Art. 36 Vicegovernatore

1. Il Vicegovernatore è eletto contestualmente al Governatore della Regione autonoma della Sardegna.

2. Il Vicegovernatore fa parte del Governo regionale e svolge la funzione di ministro per l’attuazione del programma di governo.

3. Subentra al Governatore in caso di sua decadenza.

Art. 37 I componenti del Governo

1. Ogni singolo componente del Governo è responsabile degli atti compiuti nelle materie di sua competenza e collegialmente per gli atti compiuti dal Governo.

2. Ogni singolo componente del Governo può essere sfiduciato e dichiarato decaduto con voto motivato e a maggioranza assoluta da parte del Parlamento.

3. Il Governatore a seguito di dimissioni,di revoca dell’incarico da parte dello stesso Governatore, di sfiducia da parte del Parlamento di un componente del Governo, provvede entro quindici giorni alla sua sostituzione, dandone formale comunicazione al Parlamento che, nella prima seduta prevista, attiva le procedure per il giuramento del nuovo componente del Governo.

Art. 38 Scioglimento del Parlamento 1. Il Parlamento è sciolto: a) quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti; b) quando viene meno la maggioranza a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia; c) nel caso di violazioni della Costituzione repubblicana, del presente Statuto e della legislazione vigente; d) nel caso in cui non abbia rispettato le scadenze di pronunciamento obbligatorio previste da leggi nazionali o regionali o quando non provveda, entro quaranta giorni, all’adeguamento di norme di leggi regionali, dichiarate incostituzionali da sentenze emesse dalla Corte costituzionale; e) per dimissioni del Vicegovernatore subentrato al Governatore; f) per impedimento permanente del Vicegovernatore subentrato, accertato dal Tribunale di Cassazione su richiesta del Parlamento sardo, che lo renda inabile all’esercizio della carica.

2. Lo scioglimento del Parlamento può essere proposto dal suo Presidente o da due terzi dei deputati.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri regionali, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Parlamento regionale, che provvede all’ordinaria amministrazione di competenza del Governo della Regione ed agli atti urgenti e improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento. Essa indice le elezioni che debbono aver luogo entro tre mesi dalla data del decreto di scioglimento e convoca la prima riunione del Parlamento eletto.

5. Nel caso di non avvenuta approvazione, all’atto dello scioglimento del Parlamento, del bilancio di previsione, le spese di cui al comma 4 possono essere autorizzate in dodicesimi nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dell’anno precedente.

Art. 39 Partecipazione del Governo della Regione autonoma alle sedute parlamentari

1. I componenti del Governo regionale hanno diritto a partecipare alle sedute del Parlamento sardo e delle commissioni permanenti.

Art. 40 Decreti legge

  1. Il Governo regionale può, in casi eccezionali di necessità e di urgenza,emanare decreti con valore di legge.
  2. 2. Quando il Governo regionale adotta un decreto legge, deve, il giorno stesso dell’emanazione, presentarlo per la conversione al Parlamento che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento sardo può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

4. I decreti legge non approvati dal Parlamento sardo non possono essere reiterati.

Capo IV Maiore di Sardegna

Art. 41 Funzioni del Maiore di Sardegna

1. Il Maiore di Sardegna svolge funzioni di garanzia per il rispetto – da parte degli organi istituzionali della Regione -della Costituzione, della presente Carta statutaria e della legislazione vigente,secondo il principio dell’equiordinazione e della sussidiarietà degli organismi di rappresentanza democratica del territorio della Sardegna.

2. Promulga le leggi regionali, qualora ravvisi la non regolarità delle procedure di approvazione, l’esistenza di norme che siano in contrasto con la Costituzione e con la presente Carta statutaria, o non siano coordinate con la legislazione vigente o siano prive di adeguata copertura finanziaria, rinvia con formale motivazione, quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione, le leggi al Parlamento per il loro riesame.

3. Le leggi sono comunque promulgate se riapprovate integralmente dal Parlamento.

Art. 42 Elezione del Maiore di Sardegna

1. Il Maiore di Sardegna è eletto all’inizio della legislatura del Parlamento sardo,nella seduta successiva a quella dell’elezione del Presidente e dell’ufficio di presidenza del Parlamento stesso, da un’Assemblea composta dai deputati del Parlamento sardo, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo eletti nel territorio regionale e dai sindaci eletti nei comuni della Regione.

2. Il Presidente del Parlamento, entro quindici giorni dal suo insediamento,convoca l’Assemblea elettiva e la presiede.

3. L’elezione del Maiore avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Qualora non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio fra i primi due votati nella terza votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Presidente del Parlamento, entro quindici giorni dalle dimissioni o decadenza del Maiore, convoca l’Assemblea, di cui al comma 1, per l’elezione del suo successore.

Titolo III Amministrazione, finanze, demanio,patrimonio e sicurezza

Capo I Amministrazione, finanze, demanio,patrimonio e sicurezza

Art. 43 Funzioni amministrative

1. L’attività della Regione è svolta nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa.

2. Spetta alla funzione di indirizzo politico la nomina e la revoca delle figure responsabili delle funzioni amministrative.

3. Il Difensore civico della Regione, su richiesta dei cittadini interessati,verifica la conformità dell’azione amministrativa ai principi della sussidiarietà, della trasparenza e dell’imparzialità.

Art. 44 Finanze

1. La Regione ha una propria finanza,coordinata con quelle dello Stato e dell’Unione europea, in armonia con i principi della solidarietà e della sussidiarietà, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 45 Federalismo fiscale

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell’autonomia finanziaria, con apposita legge approvata dal Parlamento della Sardegna con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale.

2. Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure. In attesa della legge regionale di cui al comma 1,la potestà sull’accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è attribuita alla competenza della Regione.

3. Alla Regione spettano, per la parte di competenza territoriale, le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna, soggette ad imposta, da imprese non aventi sede legale e fiscale nell’Isola. Alla Regione sono, inoltre,attribuite le imposte relative alla fruizione di beni dislocati nel territorio e quelle sulle produzioni locali.

4. Entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto, d’intesa fra Regione e Stato è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di partecipazione alle spese di competenza dello Stato.

Art. 46 Interventi per lo sviluppo economico

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola, con il concorso dell’Unione europea e dello Stato:a) approva il Piano generale delle infrastrutture;b) istituisce la zona franca coincidente col suo territorio;c) disciplina un sistema di effettiva ed illimitata continuità territoriale per i trasporti delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la Penisola italiana e i paesi dell’Unione europea e del Mediterraneo;d) in armonia con la disciplina comunitaria dispone aiuti economici alle imprese operanti nel territorio regionale per agevolare la ricerca tecnologica, gli insediamenti produttivi, la creazione e la commercializzazione dei prodotti isolani nei mercati italiani ed internazionali. e) approva un piano permanente,sostenuto da risorse finanziarie statali,da aggiornare ogni cinque anni, per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’Isola. Tale piano, gestito dalla Regione, è finalizzato alla progressiva eliminazione delle diseconomie conseguenti alla condizione di insularità, del ritardo socio-economico e infrastrutturale rispetto alla media dello Stato e come sostegno alla tutela e valorizzazione dell’identità nazionale della Sardegna.

Art. 47 Partecipazione alla difesa della Repubblica

1. La Regione, con le risorse assegnate dallo Stato per l’uso da parte dell’Amministrazione militare di parti del territorio dell’Isola per la difesa e la sicurezza della Repubblica concordate ogni cinque anni in dimensione e qualità da una commissione paritetica,predispone ed attua uno specifico piano quinquennale di investimenti produttivi coordinato con il Piano di cui all’articolo46.

Art. 48 Polizia

1. Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Governatore a mezzo della Polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Governatore può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia, il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo della Repubblica congiuntamente al Parlamento sardo, e in casi eccezionali di propria iniziativa,quando siano compromessi l’interesse generale della Repubblica e la sua sicurezza.

3. Il Governatore ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo della Repubblica, la rimozione oi l trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

Titolo IV Sistema delle autonomie locali

Capo I Sistema delle autonomie locali

Art. 49 Federalismo interno

1. La Regione autonoma della Sardegna è costituita dai comuni. Enti intermedi eletti in secondo grado sono espressione dei sindaci della zona interessata quali forme di aggregazione e di associazione dei singoli comuni i cui organi, funzioni,operatività e modalità di elezione sono determinati dalla legge statutaria.

2. La Regione autonoma promuove la valorizzazione dei comuni montani e delle zone interne.

Art. 50 Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative spettano ai comuni, salvo che, per ragioni di esercizio unitario, siano assolte dagli enti intermedi o dalla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Art. 51 Autonomia finanziaria

1. Gli enti locali a) godono di autonomia finanziaria e di spesa; b) hanno autonomia fiscale, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione;c) godono di contributi assegnati dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea; d) compartecipano al gettito delle imposte riscosse nel proprio territorio.

Art. 52 Comuni

1. I comuni sono il nucleo dell’autogoverno del popolo sardo e amministrano nel nome e per conto della loro comunità.

2. La Regione autonoma garantisce l’autonomia dei comuni che la esercitano nel rispetto della presente Costituzione sarda e degli indirizzi della Regione. Il Parlamento sardo disciplina con legge la ripartizione delle risorse, rispettando come valore di riferimento i piccoli comuni.

3. La Regione incentiva l’associazione fra i comuni.

4. I comuni, autonomamente, possono fondersi, o formare associazioni o unioni dei comuni per l’esercizio delle proprie funzioni nelle forme stabilite dalla legge regionale.

5. Il Parlamento sardo disciplina con legge l’elezione delle amministrazioni comunali.

Art. 53 Associazione dei comuni

1. La Regione al fine di garantire la migliore qualità dei servizi e la massima economicità delle gestioni, conspecifiche leggi regionali, incentiva l’associazione dei comuni e istituisce la città metropolitana di Cagliari e altre, i cui relativi organi di gestione sono composti dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti.

Titolo V Rapporti della Regione autonoma con lo Stato centrale e con l’Unione europea

Capo I Rapporti della Regione autonoma con lo Stato centrale e con l’Unione europea

Art. 54 Partecipazione al Consiglio dei ministri della Repubblica

1. Il Governatore della Regione autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dei comitati interministeriali, con rango di ministro e con voto deliberativo,qualora siano in discussione norme legislative o provvedimenti, di competenza dello Stato, applicabili al territorio della Sardegna.

Art. 55 Iniziativa legislativa della Regione autonoma

1. Il Parlamento sardo può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione autonoma.

2. Il Governo sardo, quando constati che l’applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso all’Isola, può richiederne la sospensione per la Sardegna.

3. La richiesta di cui al comma 2 obbliga il Governo centrale al riesame dell’atto sospeso o alla decretazione di inapplicabilità nel territorio della Sardegna.

Art. 56 Soggettività nell’Unione europea

1. La Regione autonoma, tramite il Governatore, o un Ministro del Governo sardo da lui delegato, partecipa alla formazione di norme e provvedimenti dell’Unione europea che riguardano direttamente la Sardegna.

2. Il Governatore della Regione autonoma prende parte con voto deliberante al Consiglio dei ministri europei quando siano in discussione provvedimenti e norme che riguardano direttamente la Sardegna.

Art. 57 Esecuzione dei trattati

1. È attribuita alla Regione autonoma,nei limiti delle competenze previste dal presente Statuto, l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali per la parte relativa al territorio regionale.

Art. 58 Ricorsi alla Corte costituzionale

1. Con deliberazione assunta a maggioranza dei deputati assegnati, il Parlamento sardo:a) propone ricorso di incostituzionalità e si costituisce innanzi alla Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione previsti dalla Costituzione della Repubblica;b) autorizza il Governo regionale a presentare richiesta per conflitto di attribuzione ed a costituirsi innanzi alla Corte costituzionale.

Art. 59 Consulta statutaria

1. È istituita con legge del Parlamento sardo, che la disciplina, la Consulta statutaria con il compito di decidere sulla compatibilità delle leggi del Parlamento sardo con il presente Statuto e di dirimere i contrasti eventualmente sopravvenuti fra organi della Regione,fra la Regione autonoma e i comuni e fra gli enti del sistema autonomista.

Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

Capo I Disposizioni finali e transitorie

Art. 60Iniziativa di revisione

1. L’iniziativa della revisione del presente Statuto può essere esercitata dal Parlamento sardo, dal Governo della Regione autonoma e da ventimila elettori.

Art. 61 Modifiche dell’organizzazione dei poteri

1. Qualora abbia per oggetto modifiche all’organizzazione dei poteri della Regione autonoma, la proposta di revisione è approvata dall’Assemblea costituente del popolo sardo nel caso di devoluzione di competenze allo Stato e inviata, se il caso dopo referendum confermativo, al Parlamento della Repubblica che entro trenta giorni dalla trasmissione può esaminarla

2. La costituzione della Nazione sarda in Regione autonoma della Sardegna nell’ambito della Repubblica italiana non cancella i suoi diritti storici.