I tratti essenziali della Carta de Logu noa pro sa Natzione sarda

Dopo intensi mesi di lavoro il gruppo Sardegna Stato Federale arriva fonalmente all’attesissimo appuntamento di presentazione della proposta di modifica dell”attuale Statuto dellla Sardegna ad un gruppo ristretto di persone al fine di mettere a punto una strategia sul piano comunicativo. La proposta riprende si giova del gran lavoro fatto negli anni passati da molte persone qualificate.

Destreggiarsi in uno schema di nuovo Statuto è cosa non facile, soprattutto per i non addetti ai lavori. Nello schema che segue ho voluto riportare i tratti salienti di questa qualificata proposta per avere un quadro chiaro di quali novità esso apporti rispetto al vigente Statuto del 1948.

Carta de Logu Noa pro sa Natzione sarda – Tratti essenziali

Forma

  1. non è più un atto unilaterale dello Stato, ma un patto tra Stato e Regione;
  2. i poteri legislativi sono tutti tranne quelli riservati allo Stato, contrariamente all’attuale Statuto per il quale, al contrario, il poteri sono tutti dello Stato, tranne quelli espressamente affidati dallo Stato alla Regione;
  3. è del tutto assente tutta la disciplina dei controlli di legittimità, affidata ora ad un Majore di Sardegna;
  4. si introduce il federalismo fiscale utile al perseguimento di politiche locali di sviluppo economico che mirino ad attrarre investimenti dall’esterno per favorire lo sviluppo autoctono;
  5. proposizione della norma dello Statuto siciliano con riferimento al mantenimento dell’ordine pubblico;
  6. introduzione di un federalismo interno attraverso l’applicazione del principio di centralità delle amministrazioni locali;
  7. è stata introdotta formalmente la soggettività della Regione Sardegna nei rapporti con l’Unione Europea;

Contenuto

Di seguito elenco alcuni dei piú significativi articoli della proposta, quelli in pratica che la possono qualificare meglio come proposta coraggiosamente federalsta e nazionalitaria.

(Preambolo)

La Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lungua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana…

Art. 2 Nazione sarda

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua,la cultura e l’eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione europea.

3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto di autonomia e dei principi fondamentali della Costituzione

repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

4. Il nucleo primo dell’autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.

Art. 4 Lingua

1. Il sardo, al pari dell’italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento di coufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.

3. Medesima tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.

4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

Art. 5 Insegnamento della storia e della lingua sarda

1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie dii nsegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.

Art. 8 Quadro istituzionale

1. La Regione autonoma è parte della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua,religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.

5. L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

Art. 10 Competenze

1. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione europea, l’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

  1. La Regione non ha competenza in materia di:
  2. a) difesa militare del territorio della Repubblica;
  3. b) moneta;
  4. c) amministrazione della giustizia;
  5. d) rapporti diplomatici con stati terzi.

3. La Sardegna ha soggettività nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce il presente Statuto.

4. La Regione istituisce propri uffici nei paesi comunitari ed extracomunitari con i quali abbia interesse ad instaurare,anche con i loro enti territoriali, rapporti commerciali e culturali.

Art. 32 Bilancio sociale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Parlamento approva, su proposta del Governo della Regione, il bilancio sociale.

2. Il bilancio sociale:a) contiene l’insieme di dati e analisi rappresentanti la sintesi, anche in termini di risorse e mezzi impiegati,dell’attività dei diversi settori dell’Amministrazione regionale;b) evidenzia il livello di efficacia sociale raggiunto dalla Amministrazione regionale nel perseguimento, a favore delle varie componenti della società sarda, dei fini sociali ed economici previsti. c) presenta i risultati ottenuti sulla trasparenza delle procedure degli atti amministrativi.

Art. 45 Federalismo fiscale

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e in attuazione dell’autonomia finanziaria, con apposita legge approvata dal Parlamento della Sardegna con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale.

2. Per ciascun tributo sono definite caratteristiche generali, modalità di riscossione, soggetti obbligati ed esentati e relative misure. In attesa della legge regionale di cui al comma 1,la potestà sull’accertamento e riscossione di tutte le imposte vigenti istituite con legge dello Stato è attribuita alla competenza della Regione.

3. Alla Regione spettano, per la parte di competenza territoriale, le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna, soggette ad imposta, da imprese non aventi sede legale e fiscale nell’Isola. Alla Regione sono, inoltre,attribuite le imposte relative alla fruizione di beni dislocati nel territorio e quelle sulle produzioni locali.

4. Entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto, d’intesa fra Regione e Stato è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato a titolo di partecipazione alle spese di competenza dello Stato.Art. 48 Polizia

1. Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Governatore a mezzo della Polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Governatore può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia, il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo della Repubblica congiuntamente al Parlamento sardo, e in casi eccezionali di propria iniziativa,quando siano compromessi l’interesse generale della Repubblica e la sua sicurezza.

3. Il Governatore ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo della Repubblica, la rimozione oi l trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

Art. 48 Polizia

1. Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Governatore a mezzo della Polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Governatore può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia, il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo della Repubblica congiuntamente al Parlamento sardo, e in casi eccezionali di propria iniziativa,quando siano compromessi l’interesse generale della Repubblica e la sua sicurezza.

3. Il Governatore ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo della Repubblica, la rimozione oi l trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi..

Art. 54 Partecipazione al Consiglio dei ministri della Repubblica

1. Il Governatore della Regione autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dei comitati interministeriali, con rango di ministro e con voto deliberativo,qualora siano in discussione norme legislative o provvedimenti, di competenza dello Stato, applicabili al territorio della Sardegna.

Art. 55 Partecipazione al Consiglio dei ministri della Repubblica

1. Il Governatore della Regione autonoma partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dei comitati interministeriali, con rango di ministro e con voto deliberativo,qualora siano in discussione norme legislative o provvedimenti, di competenza dello Stato, applicabili al territorio della Sardegna.

Art. 56 Soggettività nell’Unione europea

1. La Regione autonoma, tramite il Governatore, o un Ministro del Governo sardo da lui delegato, partecipa alla formazione di norme e provvedimenti dell’Unione europea che riguardano direttamente la Sardegna.

2. Il Governatore della Regione autonoma prende parte con voto deliberante al Consiglio dei ministri europei quando siano in discussione provvedimenti e norme che riguardano direttamente la Sardegna.