Nella Carta di Algeri del 1976 é sancito il diritto della Sardegna all’autodeterminazione.

LA CARTA DI ALGERI – Algeri, 4 luglio 1976

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEI POPOLI

SEZIONE I
DIRITTO ALL’ESISTENZA
Articolo 1
Ogni popolo ha diritto all’esistenza.
Articolo 2
Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.
Articolo 3
Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.
Articolo 4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l’identità o l’integrità del popolo a cui appartiene.

SEZIONE II
DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE POLITICA
Articolo 5
Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.
Articolo 6
Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.
Articolo 7

Ogni popolo ha il diritto a un governo democratico che rappresenti l’insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

SEZIONE III
DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI
Articolo 8
Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.
Articolo 9
Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all’umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.
Articolo 10
Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.
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Articolo 11
Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.
Articolo 12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.

SEZIONE IV
DIRITTO ALLA CULTURA
Articolo 13
Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all’arricchimento della cultura dell’umanità.
Articolo 14
Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.
Articolo 15
Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.
SEZIONE V
DIRITTO ALL’AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI
Articolo 16
Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.
Articolo 17
Ogni popolo ha diritto all’utilizzazione del patrimonio comune dell’umanità come l’alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extra atmosferico.
Articolo 18

Nell’esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

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SEZIONE VI
DIRITTI DELLE MINORANZE
Articolo 19
Quando un popolo rappresenta una minoranza nell’ambito di uno stato, ha il diritto al rispetto della propria identità, delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.
Articolo 20
I membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.
Articolo 21

L’esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme e non può autorizzare lesioni dell’integrità territoriale e dell’unità politica dello stato, quando questo si comporti in conformità con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

SEZIONE VII
GARANZIE E SANZIONI
Articolo 22
Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Dichiarazione costituisce una trasgressione di obblighi verso la comunità internazionale tutta intera.
Articolo 23
Ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza della presente Dichiarazione deve essere integralmente riparato da parte di colui che l’ha provocato.
Articolo 24
Ogni arricchimento realizzato a detrimento di un popolo in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione esige la restituzione dei profitti ottenuti. Lo stesso vale per tutti i profitti eccessivi realizzati attraverso investimenti di origine straniera.
Articolo 25
Tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli non possono produrre alcun effetto.
Articolo 26
Gli obblighi finanziari esterni divenuti eccessivi e insopportabili per i popoli cessano di essere esigibili.
Articolo 27
Le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all’esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori.
Articolo 28
Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.
Articolo 29
I movimenti di liberazione nazionale devono poter accedere alle organizzazioni internazionali e i loro combattenti hanno diritto alla protezione del diritto umanitario di guerra.
Articolo 30

Il ristabilimento di diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere che si impone a tutti i membri della comunità internazionale.